Dichiarazione di assenza

COSA È

Quando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o residenza e non se ne hanno più notizie, indipendentemente dalla durata del tempo trascorso dall’ultima notizia, il Tribunale, su domanda degli interessati o dei presunti successori legittimi o del pubblico ministero può nominare un curatore.

Il curatore rappresenta la persona scomparsa in giudizio, nella formazione degli inventari e dei conti o nelle liquidazioni o divisioni, salvo che la persona scomparsa non avesse un legale rappresentante o un procuratore.

Trascorsi due anni dal giorno a cui risale l’ultima notizia, è prevista la possibilità della formale dichiarazione di assenza da parte del Tribunale su domanda dei presunti successori legittimi e di chiunque ragionevolmente creda di avere sui beni dello scomparso diritti dipendenti dalla morte di lui. La dichiarazione di assenza è pronunciata con sentenza.

CHI LO PUÒ RICHIEDERE

L'istanza può essere presentata dal Pubblico Ministero o dai soggetti legittimati.

DOVE SI RICHIEDE

Cancelleria della Volontaria Giurisdizione

Piano: 3

Stanza: 301

Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 12.30.

COSA OCCORRE

La domanda per dichiarazione d'assenza (Art. 722) si propone con ricorso, nel quale debbono essere indicati il nome e cognome e la residenza dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale. È necessario allegare:

  • atto di nascita dello scomparso;
  • stato di famiglia dello scomparso;
  • certificato di irreperibilità dello scomparso.

QUANTO COSTA

  • Contributo Unificato pari ad € 98,00;
  • N. 1 marca per diritti di Cancelleria da € 27,00.

Nel caso la richiesta venga effettuata per dispersi in fatti bellici, è prevista una riduzione del 50%.

TEMPO NECESSARIO

Non è possibile stimare le tempistiche in quanto variabili secondo i casi.